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CIRCOLARE NUMERO 27/2019 DEL 11/10/2019 - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE
Si informa la Spett.le Clientela che i soggetti che intendono poter continuare a visualizzare / scaricare la fatture elettroniche complete dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, comprese quelle emesse / ricevute dall’1.1.2019, devono provvedere, direttamente o tramite l’intermediario con specifica delega conferita dopo il 21.12.2018, ad effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il prossimo 31.10.2019.L’adesione al servizio è possibile anche successivamente a tale data, ma in tal caso la possibilità di visualizzare / scaricare le fatture “complete” riguarda soltanto quelle emesse / ricevute dopo l’adesione al servizio (quelle emesse / ricevute dall’1.1.2019 alla data di adesione saranno disponibili in forma “ridotta” con i soli dati fiscalmente rilevanti).L’adesione al servizio anche di una sola parte (cedente o cessionario) determinerà la conservazione dei documenti da parte dell’ADE ma le e-fatture saranno disponibili per la consultazione solo alla parte che ha aderito.Come da Faq 125 del 19/07/19 si segnala che l’ADE afferma che “l’adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all’utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all’interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi“.
CIRCOLARE NUMERO 26/2019 DEL 09/10/2019 - TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI DECORRENZA 01/01/2020
Dal 01/01/2020 sarà obbligatoria per tutte le aziende la trasmissione telematica dei corrispettivi. Pertanto tutte le aziende che oggi emettono scontrini e/o ricevute fiscali dovranno dotarsi di apposito registratore telematico, al posto dell’attuale registratore fiscale o del blocchetto delle ricevute fiscali, per eseguire la trasmissione telematica dei corrispettivi all’ADE.Vi invitiamo pertanto a provvedere in tal senso per tempo in modo da arrivare pronti per effettuare il nuovo adempimento con decorrenza dall’01/01/2020. Vi ricordiamo infine che sull’acquisto dei nuovi registratori telematici è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro. Il contributo viene concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
CIRCOLARE NUMERO 25/2019 DEL 06/08/2019 - NUOVI MASSIMALI ENASARCO 2019
Facendo seguito alla precedente comunicazione si informa la Spett.le clientela esercente attività di agente e rappresentante di commercio che sono stati aggiornati per il 2019 i massimali ENASARCO; pertanto la situazione definitiva per aliquote e massimali è la seguente ANNO: 2019MASSIMALE MONOMANDATARI PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE: € 38.331,00MASSIMALE PLURIMANDATARI PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE: € 25.554,00ALIQUOTA TOTALE: 16,50%QUOTA CARICO COMMITTENTE: 8,25%QUOTA CARICO AGENTE: 8,25% ANNO: 2019AGENTI SOCIETA' DI CAPITALI FINO A € 13.000.000,00ALIQUOTA TOTALE: 4,00%QUOTA CARICO COMMITTENTE: 3,00%QUOTA CARICO AGENTE: 1,00%
CIRCOLARE NUM. 16/2019 DEL 17/04/2019 - BANDO ISI INAIL
L’INAIL al fine di incentivare le imprese anche agricole a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative, per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori con Avviso pubblico ha messo a disposizione Euro 369.726.206,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari• Asse 1 (Isi Generalista) euro 182.308.344,00 ripartiti in:     - Asse.1.1 euro 180.308.344,00 per i progetti di investimento     - Asse 1.2 euro 2.000.000,00 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;• Asse 2 (Isi Tematica) euro 45.000.000,00 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);• Asse 3 (Isi Amianto) euro 97.417.862,00 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;• Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) euro 10.000.000,00 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C13, C14, C15);• Asse 5 (Isi Agricoltura) euro 35.000.000,00 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, così suddivisi:     - Asse 5.1 euro 30.000.000,00: per la generalità delle imprese agricole     - Asse 5.2 euro 5.000.000,00: riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.Relativamente agli Assi 1 (sub Assi 1.1. e 1.2), 2, 3 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.Relativamente all’Asse 4 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.Relativamente all’Asse 5 (Asse 5.1 ed Asse 5.2) è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del:40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori);calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili, comunque non superiore a Euro 60.000,00 e non inferiore a Euro 1.000,00.I Soggetti destinatari sono:• Asse 1 (sub Assi 1.1 e 1.2):Per i progetti di investimento e per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI.Sono escluse:     - le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15);     - le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.• Asse 2:Per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi i soggetti destinatari dei finanziamenti sono:     - le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018;     - gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018.Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi:     - le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15);     - le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.• Asse 3:Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018.Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto:     - le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.• Asse 4:Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018 operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15).• Asse 5:Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018 nonché della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:     - Impresa individuale,     - Società agricola,     - Società cooperativa.Le imprese destinatarie dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori come indicato dall’Avviso pubblico ISI 2018.Accesso alla procedura onlineLe domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it) da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati dall’Avviso pubblico ISI 2018;invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati dall’Avviso pubblico ISI;conferma della domanda on line tramite l’invio della documentazione a completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dall’Avviso pubblico ISI.
CIRCOLARE NUMERO 24/2019 DEL 26/07/2019 - PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE
La legge di conversione del Decreto Crescita ha disposto la proroga al 30 Settembre 2019 - 31 Ottobre 2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP i cui termini scadono dal 30/06/2019 al 30/09/2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA.
CIRCOLARE NUMERO 23/2019 DEL 09/07/2019 - LE NOVITA' DEL DECRETO CRESCITA DOPO LA CONVERSIONE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita” possono essere considerate definitive le novità fiscali approvate in sede di conversione.Si riportano di seguito quelle di maggior rilievo.MAXI AMMORTAMENTOÈ confermata la reintroduzione del c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiore a € 2,5 milioni.Sono inoltre esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR.PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISAIn sede di conversione è stata disposta la proroga al 30.9.2019/31/10/2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA .La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:• collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;• soci di società di persone;• soci di associazioni professionali;• soci di società di capitali trasparenti.Per poter beneficiare della proroga, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.6.2019, n.64/E non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio Indice di riferimento. Di conseguenza, la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che:• dichiarano cause di esclusione dagli ISA;• adottano il regime forfetario / dei minimi;• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.RIAPERTURA ROTTOMAZIONE RUOLIIn sede di conversione è stata riaperta la possibilità di usufruire della “rottamazione” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017. La riapertura:• non si estende ai debiti già compresi nell’istanza di adesione alla rottamazione ex art. 3, DL n. 119/2018 presentata entro il 30.4.2019, ovvero riferiti a risorse proprie tradizionali dell’UE ex art. 5, DL n. 119/2018.• è applicabile anche alle dichiarazioni di adesione alla rottamazione presentate dall’1.5.2019 al 29.6.2019.Al fine di usufruire della nuova possibilità il soggetto interessato deve:• manifestare la volontà di avvalersi della rottamazione presentando l’istanza di adesione entro il 31.7.2019, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Agente della riscossione sul relativo sito Internet;• effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 30.11.2019 oppure in un numero massimo di 17 rate consecutive.In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato:- Prima rata pari al 20% Entro il 30.11.2019- Seconda rata e rate successive di pari importo a decorrere dal 2020 entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023).L’Agente della Riscossione, entro il 31.10.2019, comunica l’ammontare delle somme complessivamente dovute e delle singole rate, nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse.A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73).SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLOCome noto, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte / contributi. Ora, in sede di conversione, è stata riaperta la possibilità di avvalersi del saldo / stralcio presentando la dichiarazione di adesione entro il 31.7.2019, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Agente della riscossione sul proprio sito Internet. A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 30.11.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73).
CIRCOLARE NUMERO 22/2019 DEL 02/05/2019 - MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE, MODALITA' OPERATIVE
Si riporta di seguito un breve riassunto delle modalità operative di assolvimento dell’imposta di bolla sulle fatture, precisando che la marca da bollo, pari ad € 2,00, è un tributo alternativo all’IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’IVA:- sulle fatture con importi superiori ad € 77,47 la marca da bollo va applicata;- sulle fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non va mai applicata;- se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47.Con il principio di alternatività sono quindi sempre esenti dalla marca da bollo:- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).Sono soggette alla marca da bollo, invece le fatture di importo superiore ad € 77,47 riguardanti:- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);- Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.Al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.La bozza del Decreto Semplificazioni prevede inoltre che sarà la stessa Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, a verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo. In particolare è previsto che dove l'amministrazione rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, di integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio includendo nel calcolo dell’imposta dovuta:- l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura,- il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.
CIRCOLARE NUMERO 21/2019 DEL 02/05/2019 - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI "IN CHIARO" PER LE IMPRESE
Il Decreto crescita (D.L. 34/2019) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.2019 introduce alcune importanti novità alla normativa sulla pubblicità delle erogazioni pubbliche. La principale novità riguarda il regime sanzionatorio. Il nuovo testo, pur confermando che sono oggetto di monitoraggio e pubblicità le erogazioni pubbliche ricevute da enti non commerciali e imprese a partire dall’anno 2018, introduce una moratoria sulle sanzioni con riferimento agli obblighi pubblicitari da rispettare nell’anno in corso. Il regime sanzionatorio muta solamente a partire dal 1° gennaio 2020, ed è previsto che l’inosservanza degli obblighi pubblicitari comporterà una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell’atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi informativi, nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente, sarà sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.E’ stata confermata l’esclusione dagli obblighi di informativa, sia per le agevolazioni fiscali non selettive, ovvero, applicabili a tutti i soggetti che rispettano determinate condizioni, che per le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese.Il nuovo testo conferma l’inclusione, tra i soggetti obbligati all’adempimento pubblicitario, delle imprese non tenute alla redazione della Nota integrativa. Nell’ambito soggettivo sono incluse pertanto le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali che redigono il bilancio “Micro”, nonché i soggetti in contabilità semplificata o in regime dei minimi e/o forfetario.Resta confermato che i soggetti minori, non tenuti alla pubblicazione del bilancio, devono assolvere gli obblighi informativi entro il 30 giugno di ogni anno, a mezzo pubblicazione delle informazioni “sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”. Confermato anche l’obbligo di indicare le informazioni sui contributi ricevuti nel bilancio. Il D.L. prevede che le informazioni debbano essere fornite esclusivamente sulla base del criterio di cassa.Risulta altresì confermato il limite dei 10.000 euro al di sotto della quale non è necessario dare pubblicità alle erogazioni ricevute; restano intatti su questo punto i dubbi legati al calcolo della soglia, in quanto non è chiaro se il tetto si riferisca al totale delle erogazioni ricevute o alle erogazioni ricevute da ogni singolo soggetto erogatore.L’articolo 35 D.L. 34/2019 conferma che per gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 L. 234/2012, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti obbligati, a condizione che ne venga dichiarata l’esistenza nella Nota integrativa del bilancio o sul proprio sito internet.
CIRCOLARE NUMERO 20/2019 DEL 02/05/2019 - DECRETO CRESCITA, DA APRILE TORNA IL SUPER AMMORTAMENTO
Nella notte tra il 23 e il 24 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto crescita, dopo la prima approvazione “salvo intese” dello scorso 4 aprile. Il Decreto crescita (D.L. 34/2019) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.2019 Tra le novità introdotte dal decreto si segnala ’istituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori, per il quale sono stati stanziati complessivamente 1,5 miliardi di euro nel triennio 2019-2021.Per quanto invece inerente le misure fiscali il nuovo decreto prevede, tra le varie novità introdotte, ha reintrodotto il c.d. super ammortamento, nella misura del 130%, per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020: restano quindi esclusi dell’agevolazione in esame tutti gli investimenti effettuati nel primo trimestre dell’anno 2019.Come previsto con riferimento al super ammortamento fino al 2018, sono esclusi dall’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir (quindi, anche le autovetture utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa); trovano inoltre applicazione tutte le altre disposizioni della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).Rispetto al passato, però, è prevista un’importante novità, in quanto il nuovo super ammortamento può essere utilizzato solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro: oltre tale soglia non spetta invece alcuna maggiorazione.Un’altra importante previsione del Decreto crescita riguarda l’aumento della percentuale di deducibilità dell’Imu nell’ambito del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo.Con il Decreto crescita vengono previste le seguenti misure di deducibilità:• 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;• 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;• 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;• 70%, a regime, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2022).Novità sono previste anche con riferimento ai contribuenti forfettari, per i quali viene introdotto l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: in tal modo vengono semplificati gli adempimenti per i lavoratori, i quali non saranno costretti a presentare la dichiarazione dei redditi.Nel richiamare le principali novità introdotte non possono, infine, essere ignorate la nuova Mini-Ires e la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali.Il Decreto crescita introduce infatti la possibilità, per gli enti territoriali, di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, stabilendo l’esclusione delle sanzioni (senza nessuno sgravio, invece, per gli interessi).Più precisamente, potranno essere oggetto di definizione agevolata i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari privati della riscossione.La definizione agevolata delle ingiunzioni, tuttavia, non sarà automaticamente disposta per tutte le ingiunzioni fiscali potenzialmente rientranti nel suo campo di applicazione, essendo lasciata agli enti la facoltà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di prevedere l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.Saranno inoltre gli enti territoriali a stabilire:- il numero di rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il 30 settembre 2021;- le modalità con cui il debitore dovrà manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;- i termini per la presentazione dell’istanza;- il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmetterà ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
CIRCOLARE NUMERO 19/2019 DEL 02/05/2019 - OBBLIGO DELL'ORGANO DI CONTROLLO AMPLIATO NELLE SRL
Il D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, intervenendo sull’articolo 2477 cod. civ., ha esteso, per le Srl, l’obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore, in presenza di determinate condizioni ovvero:- Se la Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;- Se la Srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;- Se la Srl ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore viene invece, meno allorquando, per tre esercizi consecutivi – e non più per due esercizi consecutivi – non è superato alcuno dei tre nuovi limiti.Con riferimento al tema della decorrenza delle nuove regole, l’articolo 379 D.Lgs. 14/2019 prevede che le Srl in essere alla data del 16 marzo 2019 – ossia alla data di entrata in vigore della norma -, al ricorrere dei relativi requisiti, devono:- provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e,- se necessario, adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni,entro i nove mesi successivi, quindi entro il 16 dicembre 2019. Fino a tale data le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, ancorché non conformi all’ultima versione dell’articolo 2477 cod. civ.Al riguardo, si precisa che l’adeguamento si rende necessario nei casi in cui, ad esempio, lo statuto nulla stabilisca in relazione all’organo di controllo oppure faccia riferimento al superamento dei limiti di cui all’articolo 2435-bis cod. civ. e non rinvii, invece, all’articolo 2477 cod. civ.; si noti che non è stata oggetto di variazione la disposizione ivi contenuta, secondo cui “Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.Per espressa previsione dell’articolo 379 D.Lgs. 14/2019, in sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell’individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, quindi, agli esercizi 2017 e 2018.Ne dovrebbe derivare che le Srl, che nel 2017 e nel 2018 hanno superato e superano i nuovi limiti, sono tenute e nominare l’organo controllo o il revisore ed, eventualmente, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro il prossimo 16 dicembre. 

Schioppa & Schioppa Studio Associato

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